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Il contributo unificato nelle opposizioni alle cartelle esattoriali

di Gaetano Walter Caglioti - Dirigente del Tribunale di Vibo Valentia
 L’individuazione dell’importo dovuto per il contributo unificato, dei diritti di copia, dell’indennità di cui all’art. 30 T.U. spese di giustizia   e dell’eventuale obbligo al  pagamento dell’imposta di registro, nei procedimenti in materia di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e nei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace in materia di opposizione alle sanzioni amministrative ( ex art. 26 legge 40/06) ha assunto particolare importanza, a seguito delle modifiche in materia di pagamento nelle iscrizione delle controversie, apportate dalla legge 191/09 ( finanziaria anno 2010)  all’articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).
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Quando il buon senso viene prima del diritto (Andrea Faraon)

Comm. Tributaria Provinciale di Alessandria Sez. 6 sent. N° 89/6/09 dep. 08/07/2009
  PQM.
La Commissione accoglie il ricorso, disponendo che l’eventuale tassazione dei compensi dovuti all’Avv.to Tizio debba essere contenuta nella somma di € 99,00 da porsi comunque a carico del Ministero della Giustizia.
Condanna l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Tortona al pagamento delle spese – omissis-
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Impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo (art 86 DPR n 602/73)

 

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di Massimo Colla*
 
Con Ordinanza n. 10672 del 11 maggio 2009  la Corte Suprema di Cassazione (Sezioni Unite Civili ,Pres. Carbone, Rel. Botta) , ha affermato l'impugnabilità innanzi al Giudice Tributario del preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del DPR n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, anche quando l'azione sia stata introdotta prima della modifica dell'art 19 del D. Lgs n. 546/1992, apportata dall'art. 35 comma 25-quinquies,D.L. n.223 del 2006, che ha collocato tra gli atti impugnabili innanzi al Giudice Tributario anche il fermo ex art. 86 del DPR n. 602 del 1973.
Nella citata pronuncia, di valenza assolutamente innovativa, la Suprema Corte dapprima ribadisce il principio di diritto già affermato dalle stesse Sezioni Unite con Ordinanza n. 14831 del 2008, in virtù del quale il provvedimento di fermo amministrativo è impugnabile innanzi al Giudice Tributario ove il credito posto a fondamento di detto provvedimento sia di natura tributaria; quindi la Suprema Corte si sofferma ad analizzare il preavviso di fermo, istituito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003 .Detto preavviso svolge – secondo la Corte – "una funzione assolutamente analoga all'avviso di mora" e dunque, come tale avviso, è atto impugnabile, anche in considerazione del fatto che, come spesso accade, il preavviso di fermo potrebbe essere il primo atto ( o, addirittura, il solo atto, valendo anche come comunicazione dell'automatica iscrizione di fermo) attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa tributaria che egli ha interesse a contrastare.
La Suprema Corte conclude pertanto - sulla base di una interpretazione estensiva dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 - affermando il seguente principio di diritto:" Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del DPR n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione,a portare a conoscenza del contribuente,destinatario del provvedimento di fermo,una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo di legittimità sostanziale della pretesa impositiva".
Il testo della ordinanza in oggetto si trova nel settore Biblioteca/Corte di Cassazione
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*(Avv Massimo Colla presidente del comitato per la difesa tributaria e contabile dell’A.N.V.A.G.07/09)
 

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E' dovuta l'imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dal difensore in regime semplificato c.d. contribuenti minimi (Massimo Colla)

 

 
E’ dovuta l’imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dal difensore in regime semplificato c.d. contribuente minimo.
  di Massimo Colla*
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Con la risoluzione n 365/E del 3 ottobre 2008 l’Agenzia delle Entrate, interessata dal Ministro della Giustizia sul versamento o meno della imposta di bollo dovuta sulle quietanze rilasciate dai contribuenti c.d. minimi, ha risposto in modo affermativo.
Infatti, la legge finanziaria per il 2008 (L 24 dicembre 2007 n 244) ha introdotto il regime semplificato per i contribuenti c.d. minimi (per semplificare: volume di affari inferiore a e 30.000,00 annui) i quali vengono esentati dall’IVA.
Tuttavia , l’art 13 della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n 642 che governa i comportamenti fiscali del professionista, prevede per “le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”   la imposta di bollo di € 1,81, che viene riscossa in modo virtuale al momento della emissione degli stessi titoli.
La imposta non è dovuta quando la somma non supera € 77,47 oppure quando la quietanza o la ricevuta è apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.
Una circolare del Ministero delle Finanze del 1983 ebbe a precisare che quando il pagamento è disposto con titoli di spesa, l’imposta di bollo sulla quietanza è comunque dovuta.
L’Agenzia conclude che l’imposta di bollo per e 1,81 è dovuta sui mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato emessi a favore dei contribuenti minimi tranne che l’importo non superi € 77,47.
LEGGI LA RISOLUZIONE
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*(Avv Massimo Colla comitato per il patrocinio amministrativo tributario contabile dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa del non abbiente – 01/2009)
 

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