Legislazione Interna

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MIN GIUST nota DAG n. 42245 del 23 maggio 2025

Copie penali gratuite per il patrocinio a spese dello Stato
Per il rilascio in forma gratuita delle copie degli atti processuali penali, è sempre necessaria la dichiarazione che le copie sono necessarie all’esercizio del diritto di difesa, anche quando la richiesta proviene dal difensore. Lo ha chiarito il Dipartimento per gli affari di giustizia, con provvedimento del 23 maggio 2025, in risposta ad un quesito del Tribunale di Cosenza, a correzione del diverso orientamento espresso da un parere della Corte di Appello cosentina.

In risposta ad un quesito del Tribunale di Cosenza, il Provvedimento 23 maggio 2025, Prot. DAG n. 42245 chiarisce che il rilascio in forma gratuita delle copie degli atti penali deve essere sempre preceduto dalla dichiarazione di chi le richiede (parte o difensore) che le copie sono necessarie all’esercizio del diritto di difesa.

La richiesta di chiarimenti si era resa necessaria dopo che la Corte di appello di Cosenza aveva espresso un parere parzialmente diverso. A seguito di un’ispezione ordinaria nel luglio 2024 l’ispettorato generale aveva prescritto al Tribunale di indicare nel modulo di rilascio delle copie di specificare che le stesse “occorrono per l’esercizio delle difesa”. Ma la Corte di appello di Cosenza aveva ritenuto superflua la richiesta di attestazione per le richieste provenienti dagli avvocati per i procedimenti pendenti nei quali i medesimi risultano difensori.

L’unico caso, secondo la Corte cosentina in cui il difensore deve attestare le ragioni della propria richiesta, sarebbe stato quello di richiesta copie per procedimenti definiti irrevocabilmente con sentenza, per i quali quindi le esigenze difensive non sarebbero state più palesi.

Ma il Ministero di via Arenula non condivide l’assunto della Corte di Appello di Cosenza. Il provvedimento in esame, stabilisce che l’attestazione è sempre obbligatoria qualunque sia la qualifica rivestita dall’interessato che presenta la richiesta (parte o difensore).

A sostegno di questa interpretazione, il provvedimento richiama la motivazione già espressa nella nota dell’allora Direzione generale della giustizia civile (prot- DAG n. QUES 228/05 F.i. 016.001.008.10): “anche in considerazione della previsione di cui all’art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all’art. 43 disp.att. c.p.p. in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto alla richiedente) si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio, pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie ridiceste dal difensore tutte le volte in cui l’interessato - che se ne assume la responsabilità -dichiari che l’atto richiesto è necessario per l’esercizio della difesa”.

Lo stesso principio, ribadisce l’odierno provvedimento, è stato confermato anche da successive note nel 2018 (prot. DAG 16462U) e nel 2019 (prot. DAG n. 164262U).

Il provvedimento in commento concorda invece con la Corte cosentina, sulla modalità operativa per il rilascio di copie dopo l’irrevocabilità della sentenza. Poiché il diritto alle copie gratuite è finalizzato all’esercizio del diritto di difesa nel processo penale e non può estendersi oltre detta finalità, appare indispensabile, in caso di richiesta copie dopo l’esaurimento dei gradi ordinari di giudizio, che il difensore indichi la ragione a sostegno della propria richiesta.

D.lgs 27 dicembre 2024 n.216-modif d.lgs n. 149/2022

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
(GU n.7 del 10-1-2025)

DECRETO MIN GIUST E MEF 5 luglio 2024 (GU n.198 del 24-8-2024)

Misura e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all'avvocato e all'interprete nei casi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14,concernente: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria
il decreto stabilisce la modalità attraverso le quali gli avvocati, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e gli interpreti possono ottenere il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, il soggiorno e la trasferta per lo svolgimento di udienze in Albania.

D.L. N. 133/2023 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 176 DEL 1.12.2023

l’articolo 3, comma 1, lettera c), modifica i commi 17 e 17 bis dell’art 35 bis del d.lgs. 25/2008 e il comma 1 dell'art. 130 bis t.u.s.g. al in materia di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 7 agosto 2023, n. 110

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri
del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
N.B. Si applica alle causedi valore inferiore a € 500.000,00

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 1 agosto 2023 (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta,
dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi
previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e
dall'articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 novembre 2014, n. 162.

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 maggio 2023

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato. (23A03238)
(GU n.130 del 6-6-2023)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 3 febbraio 2023

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (23A02368)
(GU Serie Generale n.94 del 21-04-2023)

AGENZIA ENTRATE risposta interpello 956-2517/2020 reddito cittadinanza

Il beneficio del reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio e, per l’effetto, non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che, per effetto dell’erogazione di tali somme, supera il limite di reddito a tal fine previsto

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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. (19G00031) (GU n.72 del 26-3-2019 )

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