Corte Cost. sent n. 228 pubbl. 28 dic 2023
Il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 79, comma 2, del
d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui prevede che, per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato del cittadino di un paese non appartenente all’Unione europea, la certificazione di cui alla medesima disposizione vada indistintamente richiesta alla autorità consolare, poiché la norma censurata non assegna al consolato il compito di certificare la consistenza patrimoniale del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e, dunque, non pone un problema di possibile incompetenza di tale autorità sulla base della disciplina del relativo ordinamento, bensì si fonda sul principio di leale collaborazione tra autorità appartenenti a diversi Stati e, su tale presupposto, prevede che il consolato rilasci una certificazione che asseveri la veridicità di quanto indicato nell’istanza.
La norma censurata non richiede che l’autorità consolare rilasci la certificazione sui redditi prodotti all’estero dal cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea.
Viceversa, l’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 riferisce a tutti i consolati degli Stati non appartenenti all’Unione europea un onere di collaborazione, consistente nell’asseveramento della veridicità di quanto indicato dall’istante, sicché le autorità consolari sono sempre competenti a ottemperare a un tale onere radicato nel principio di leale collaborazione internazionale.
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