Corte Costituz. sent. n. 166 pubbl. 1 lug 2022

viene dichiarata, in riferimento all’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo il quale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti, tra gli altri, all’ausiliario del magistrato, sono ridotti della metà, poiché il mancato funzionamento del meccanismo di equilibrio insito nell’art. 54 del D.P.R. n. 115/2002 recide la necessaria correlazione tra il compenso per l’ausiliario del magistrato ed i valori di mercato, così facendo venir meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, che è alla base della ragionevolezza della scelta legislativa.

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