Corte Cost sent n. 35 pubbl 6 marzo 2019

 
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con l’ordinanza indicata in epigrafe;
 
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal TAR Marche con l’ordinanza indicata in epigrafe
(il testo-pdf).
 

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