Corte Cost. sent. n. 77 dep 19.4.2018

 
Il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (il testo).