Ordinanza n. 206 dep. 21 luglio 2016
Considerato che il giudice penale del Tribunale ordinario di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui prevede la garanzia dello Stato per il pagamento delle spese e degli onorari spettanti al difensore d’ufficio, che non è stato in grado di reperire il proprio assistito, perché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento con il difensore di fiducia e con quello di soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio e potrebbe indurre a scelte di strategia processuale lesive dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e di ragionevole durata del processo.....................(il testo - pdf)