E' dovuta l'imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dal difensore in regime semplificato c.d. contribuenti minimi (Massimo Colla)

 

 
E’ dovuta l’imposta di bollo sulle quietanze rilasciate dal difensore in regime semplificato c.d. contribuente minimo.
  di Massimo Colla*
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Con la risoluzione n 365/E del 3 ottobre 2008 l’Agenzia delle Entrate, interessata dal Ministro della Giustizia sul versamento o meno della imposta di bollo dovuta sulle quietanze rilasciate dai contribuenti c.d. minimi, ha risposto in modo affermativo.
Infatti, la legge finanziaria per il 2008 (L 24 dicembre 2007 n 244) ha introdotto il regime semplificato per i contribuenti c.d. minimi (per semplificare: volume di affari inferiore a e 30.000,00 annui) i quali vengono esentati dall’IVA.
Tuttavia , l’art 13 della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n 642 che governa i comportamenti fiscali del professionista, prevede per “le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”   la imposta di bollo di € 1,81, che viene riscossa in modo virtuale al momento della emissione degli stessi titoli.
La imposta non è dovuta quando la somma non supera € 77,47 oppure quando la quietanza o la ricevuta è apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.
Una circolare del Ministero delle Finanze del 1983 ebbe a precisare che quando il pagamento è disposto con titoli di spesa, l’imposta di bollo sulla quietanza è comunque dovuta.
L’Agenzia conclude che l’imposta di bollo per e 1,81 è dovuta sui mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato emessi a favore dei contribuenti minimi tranne che l’importo non superi € 77,47.
LEGGI LA RISOLUZIONE
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*(Avv Massimo Colla comitato per il patrocinio amministrativo tributario contabile dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa del non abbiente – 01/2009)
 

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