Impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo (art 86 DPR n 602/73)

 

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di Massimo Colla*
 
Con Ordinanza n. 10672 del 11 maggio 2009  la Corte Suprema di Cassazione (Sezioni Unite Civili ,Pres. Carbone, Rel. Botta) , ha affermato l'impugnabilità innanzi al Giudice Tributario del preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del DPR n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, anche quando l'azione sia stata introdotta prima della modifica dell'art 19 del D. Lgs n. 546/1992, apportata dall'art. 35 comma 25-quinquies,D.L. n.223 del 2006, che ha collocato tra gli atti impugnabili innanzi al Giudice Tributario anche il fermo ex art. 86 del DPR n. 602 del 1973.
Nella citata pronuncia, di valenza assolutamente innovativa, la Suprema Corte dapprima ribadisce il principio di diritto già affermato dalle stesse Sezioni Unite con Ordinanza n. 14831 del 2008, in virtù del quale il provvedimento di fermo amministrativo è impugnabile innanzi al Giudice Tributario ove il credito posto a fondamento di detto provvedimento sia di natura tributaria; quindi la Suprema Corte si sofferma ad analizzare il preavviso di fermo, istituito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003 .Detto preavviso svolge – secondo la Corte – "una funzione assolutamente analoga all'avviso di mora" e dunque, come tale avviso, è atto impugnabile, anche in considerazione del fatto che, come spesso accade, il preavviso di fermo potrebbe essere il primo atto ( o, addirittura, il solo atto, valendo anche come comunicazione dell'automatica iscrizione di fermo) attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa tributaria che egli ha interesse a contrastare.
La Suprema Corte conclude pertanto - sulla base di una interpretazione estensiva dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 - affermando il seguente principio di diritto:" Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del DPR n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione,a portare a conoscenza del contribuente,destinatario del provvedimento di fermo,una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo di legittimità sostanziale della pretesa impositiva".
Il testo della ordinanza in oggetto si trova nel settore Biblioteca/Corte di Cassazione
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*(Avv Massimo Colla presidente del comitato per la difesa tributaria e contabile dell’A.N.V.A.G.07/09)
 

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