Sent n 96 del 12 aprile 2008
Dichiara inammissibili gli interventi di L.V. e della Società italiana degli avvocati amministrativisti;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) sollevate, in riferimento agli art. 103 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza citata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Consiglio di Stato con la stessa ordinanza.