MIN GIUST nota DAG n. 42245 del 23 maggio 2025
Copie penali gratuite per il patrocinio a spese dello Stato
Per il rilascio in forma gratuita delle copie degli atti processuali penali, è sempre necessaria la dichiarazione che le copie sono necessarie all’esercizio del diritto di difesa, anche quando la richiesta proviene dal difensore. Lo ha chiarito il Dipartimento per gli affari di giustizia, con provvedimento del 23 maggio 2025, in risposta ad un quesito del Tribunale di Cosenza, a correzione del diverso orientamento espresso da un parere della Corte di Appello cosentina.
In risposta ad un quesito del Tribunale di Cosenza, il Provvedimento 23 maggio 2025, Prot. DAG n. 42245 chiarisce che il rilascio in forma gratuita delle copie degli atti penali deve essere sempre preceduto dalla dichiarazione di chi le richiede (parte o difensore) che le copie sono necessarie all’esercizio del diritto di difesa.
La richiesta di chiarimenti si era resa necessaria dopo che la Corte di appello di Cosenza aveva espresso un parere parzialmente diverso. A seguito di un’ispezione ordinaria nel luglio 2024 l’ispettorato generale aveva prescritto al Tribunale di indicare nel modulo di rilascio delle copie di specificare che le stesse “occorrono per l’esercizio delle difesa”. Ma la Corte di appello di Cosenza aveva ritenuto superflua la richiesta di attestazione per le richieste provenienti dagli avvocati per i procedimenti pendenti nei quali i medesimi risultano difensori.
L’unico caso, secondo la Corte cosentina in cui il difensore deve attestare le ragioni della propria richiesta, sarebbe stato quello di richiesta copie per procedimenti definiti irrevocabilmente con sentenza, per i quali quindi le esigenze difensive non sarebbero state più palesi.
Ma il Ministero di via Arenula non condivide l’assunto della Corte di Appello di Cosenza. Il provvedimento in esame, stabilisce che l’attestazione è sempre obbligatoria qualunque sia la qualifica rivestita dall’interessato che presenta la richiesta (parte o difensore).
A sostegno di questa interpretazione, il provvedimento richiama la motivazione già espressa nella nota dell’allora Direzione generale della giustizia civile (prot- DAG n. QUES 228/05 F.i. 016.001.008.10): “anche in considerazione della previsione di cui all’art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all’art. 43 disp.att. c.p.p. in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto alla richiedente) si è del parere che la gratuità di cui al richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio, pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie ridiceste dal difensore tutte le volte in cui l’interessato - che se ne assume la responsabilità -dichiari che l’atto richiesto è necessario per l’esercizio della difesa”.
Lo stesso principio, ribadisce l’odierno provvedimento, è stato confermato anche da successive note nel 2018 (prot. DAG 16462U) e nel 2019 (prot. DAG n. 164262U).
Il provvedimento in commento concorda invece con la Corte cosentina, sulla modalità operativa per il rilascio di copie dopo l’irrevocabilità della sentenza. Poiché il diritto alle copie gratuite è finalizzato all’esercizio del diritto di difesa nel processo penale e non può estendersi oltre detta finalità, appare indispensabile, in caso di richiesta copie dopo l’esaurimento dei gradi ordinari di giudizio, che il difensore indichi la ragione a sostegno della propria richiesta.
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