TAR Lazio sent n. 5489 pubbl 17 mar 2025
Viene affermata la piena legittimità del D.M. 150/2023, intervenuto a ridisegnare il procedimento di mediazione e tacciato di incostituzionalità dal Codacons nella parte relativa alle nuove tariffe, poiché lesivo del diritto di accesso al sistema giustizia.
Le nuove tariffe restano comunque proporzionate al valore della controversia e sono garantiti strumenti (quali il gratuito patrocinio in mediazione e il credito di imposta), che assicurano il diritto di difesa delle parti, potenziando al contempo l’efficacia della mediazione come strumento realmente deflattivo delle controversie.
Il caso
Il Codacons impugna il D.M. n. 150/2023 riguardante il regolamento contenente i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, intervenendo anche sul procedimento per l'iscrizione degli organismi nel registro ministeriale e sulle indennità ad essi spettanti.
Il D.M. 150/2023 prevede che, già al momento del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione, oltre alle spese vive, la parte debba pagare un’indennità corrispondente alle spese di avvio del procedimento e a quelle di mediazione per lo svolgimento del primo incontro.
Mentre invece, secondo la previgente disciplina, qualora anche una sola parte non avesse voluto proseguire oltre il primo incontro, la condizione di procedibilità risultava comunque soddisfatta, senza ulteriori costi a carico delle parti.
Si incorrebbe, quindi, in una violazione del diritto di accesso alla giustizia garantito dall'articolo 24 della Costituzione, dalla direttiva 2008/52/CE e dall’articolo 47 della Carta di Nizza.
Il giudizio
Secondo il TAR il ricorso è infondato: le previsioni normative contestate sono infatti coerenti con lo spirito della riforma della mediazione e immuni da vizi di incostituzionalità, siccome improntate ad un generale rafforzamento dell’istituto e della professionalità dei mediatori: sovviene, a sostegno di tale affermazione, l’articolo 1, comma 4, lett. l) della legge 206/2021 da cui emerge la finalità della nuova disciplina, incentrata su una generale elevazione della formazione e del profilo culturale dei mediatori, “strumenti” indispensabili a fini deflativi e di buon funzionamento del “sistema giustizia”.
Le nuove misure sono quindi proporzionate ed in linea con una concezione seria dell’istituto, troppo spesso relegato ad una mera formalità che le parti contendenti erano costrette a percorrere senza alcuno stimolo conciliativo e senza che vi fosse alcuna utilità per la successiva fase giudiziale.
Il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario resta garantito: il ricorso al giudice è infatti sempre consentito per certe tipologie di provvedimenti e la mediazione stessa si atteggia come condizione di procedibilità condizionata alla conclusione del primo incontro.
Il fatto che l’istituto sia stato reso più efficace non costituisce quindi un ostacolo al diritto di difesa ma concorre a rendere la mediazione un momento dialettico serio e ponderato tra le parti contendenti, nell’ambito del quale queste ultime possono trovare un accordo, senza che sia loro preclusa la via giudiziale.
Tra l'altro, la corresponsione delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (in aggiunta al costo di avvio della procedura e indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo) persegue appunto il fine di assicurare l’effettività e l’utilità dell’istituto, responsabilizzando le parti rispetto all’utilità dell’incontro e consentendo loro, in caso di esito positivo, di definire la controversia, non esponendosi ai costi, ben più alti, tipici del processo.
Tali spese sono proporzionate al valore della controversia e diminuite quando la mediazione è condizione di procedibilità o è demandata dal giudice, assicurando al contempo e in ogni caso il patrocinio a spese dello Stato.
La modulazione del pagamento dei costi di mediazione è inoltre assicurata dal fatto che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, non è dovuto alcun altro importo a titolo di spese, mentre la previsione di un esborso in caso di raggiungimento dell’accordo è in linea con il sistema previgente.
Nessuna violazione del diritto di difesa, dunque, considerando anche il rimborso riconosciuto alle parti sotto forma di credito d’imposta e garantito da idonee coperture finanziarie.
Intanto non è ravvisabile, peraltro, la paventata preclusione di accesso alla giustizia per i soggetti non abbienti, in quanto l’assistenza legale obbligatoria in mediazione è circoscritta ai casi in cui l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda: vi è l’esigenza di una dialettica informata e garantita dalla presenza dell’avvocato mentre nelle restanti ipotesi le parti non sono vincolate e possono partecipare alla procedura anche senza l’assistenza di un legale.
Ebbene, la parte non abbiente è ammessa al patrocinio per la mediazione alle stesse condizioni previste per il giudizio e l’accesso al beneficio non è condizionato al raggiungimento dell’accordo, circostanza che rileva solo per consentire all’avvocato che ha prestato assistenza, di accedere alla speciale liquidazione o trasformazione in credito d’imposta, come previsto dall’articolo 15 octies del decreto.
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 87.55 KB |