Cass sez IV pen sent. n. 8084 pubbl 27 feb 2025

Per la domanda di gratuito patrocinio è necessaria e sufficiente la sola autocertificazione. La normativa in materia, infatti, non impone alcun onere circa l'allegazione di documenti aggiuntivi e diversi. Ove vi siano fondati motivi per ritenere che la situazione reddituale sia diversa da quella prospettata dal richiedente il beneficio, il giudice può sempre trasmettere l’istanza e l’autocertificazione all’amministrazione finanziaria.