Corte Cost.sent. n. 121 pubbl 4 luglio 2024
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Verona riguardano gli artt. 144 e 146 del d.p.r. n. 115/2002.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 144 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, e l'art. 146 ivi, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.
Le procedure di liquidazione controllata e di liquidazione giudiziale hanno identica funzione e cioè quella di comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condicio creditorum, di guisa che l’effettività della difesa deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese.
La Corte rammenta innanzitutto che, allorché la liquidazione giudiziale sia parte del processo, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato avviene automaticamente, a seguito dell’attestazione, contenuta nel decreto di autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio, con cui il giudice delegato dichiara che non è disponibile il denaro necessario per le spese.
Tale automatismo è previsto solo per la liquidazione giudiziale e non anche per la procedura di liquidazione controllata, sebbene quest’ultima rientri nel novero delle procedure concorsuali.
Ebbene, nella liquidazione giudiziale è il giudice delegato che, accertato che la liquidazione non ha capienza, si limita a dichiararlo, essendo la procedura automaticamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, mentre nella procedura di liquidazione controllata è il giudice della causa, secondo le regole generali, a dover accertare e, conseguentemente, ammettere il patrocinio a spese dello Stato.
“Entrambe le procedure garantiscono l’accesso a misure di carattere esdebitatorio, che rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, così da consentire al debitore l’utile ricollocamento «all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato»”….quindi, “per l’ omogeneità degli interessi perseguiti, l’effettività della difesa in attuazione dell’art. 24 Cost. deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.
” E ciò perché l’accesso al patrocinio a spese dello Stato serve a rimuovere “le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa”.
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