Corte di Cassazione

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Cass. Sez. VI civ ord. n.41661 pubbl. 27 dic 2021

Il difensore in un giudizio penale chiedeva al Tribunale di Bologna la liquidazione dei compensi maturati in ragione dell’attività svolta.
Il Tribunale con decreto dell’8 febbraio 2018 rigettava la richiesta sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto
Il ricorrente proponeva opposizione ed il Tribunale adito con ordinanza del 7/1/2019, ritenuto di
soprassedere in merito ai motivi di opposizione con i quali si contestava la possibilità di rilevare la prescrizione, potendosi al più fare applicazione della prescrizione ordinaria decennale, riteneva, per il principio della ragione più liquida, di confermare il rigetto ma sulla base di una diversa motivazione.
In tal senso osservava che, poiché la liquidazione era stata richiesta in un anno diverso da quello in cui era avvenuta l’ammissione al beneficio, il difensore avrebbe dovuto fornire la prova della capacità reddituale attuale della parte assistita, dimostrando quindi la permanenza dei requisiti per la detta ammissione.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che (Cass. n.22778/2019) ove il giudice decida una controversia sulla base di una questione mista di fatto e di diritto rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, ciò comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (conf. Cass. n.15037/2018).

Cass. Sez II civ ord. n. 40971 pubbl. 21 dic 2021

Il Tribunale di Lecce rigettò l'opposizione proposta dall'Avv. Pietro Luigi Nuccio avverso il
provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposto in favore di Maria Teresa Manara, che egli aveva assistito in un procedimento civile. In seguito di revoca dell'incarico al difensore, la Manara richiese la documentazione fiscale attestante il versamento, in favore dell'avvocato, della somma di C 300,00.
Il Tribunale osservò che la corresponsione di tale somma, vietata dall'art.85 comma 1 del DPR 115/2002, costituiva motivo di revoca del gratuito patrocinio, ai sensi dell'art.136, comma 2 c.p.c. in quanto l'Avv. Nuccio non aveva provato la falsità della dichiarazione resa dalla cliente.
Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l'Avv. Pietro Luigi Nuccio.
Il ricorso è inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato,la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio.
Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante.
Non è quindi consentito al difensore proporre opposizione, in ia diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire (Cassazione civile sez. VI,
11/09/2018, n.21997; Cass. Civ., n. 1539 del 2015
…..........................unico soggetto che può dolersi della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è la parte e non il suo difensore, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, potendo il difensore agire nei confronti del cliente per la liquidazione del compenso.
Il ricorrente non era pertanto legittimato a proporre il giudizio di opposizione.
La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

Cass sez VI civ-2 ord.n. 39142 pubbl. 9 dic 2021

Il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta avverso il provvedimento con il quale era stata revocata l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, omettendo tuttavia di statuire sulle spese del giudizio di opposizione.
Va in merito ribadito che nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 la parte vittoriosa ha diritto a vedersi riconosciuti onorari e spese del procedimento sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7072 del 21/03/2018, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/2011).

Cass. Sez 6 civ ord. n. 39130 pubbl 9 dic 2021

La proposta del relatore accolta dalla Corte: “Lufrano Giuseppe propone ricorso per la cassazione del provvedimento con cui il Tribunale di Ancona, pur avendo totalmente accolto l’opposizione ex artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, dal medesimo proposta
avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha compensato le spese del predetto giudizio di
opposizione a fronte della mancata costituzione in giudizio del Ministero e della peculiarità della fattispecie.
L’unica censura proposta dal ricorrente è fondata, non essendo consentita la compensazione delle spese se non nei casi di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione
temporis conseguente all’entrata in vigore del D. L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 162 del 2014. Anche nel regime previgente alla novella del 2014, peraltro, questa Corte aveva affermato che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010, Rv. 611174; Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 17555 del 03/09/2015, Rv. 636294)”.

Cass. Sez. 6civ ord. n. 39129 pubbl 9 dic 2021

Proposta del relatore accolta dalla Corte: “Con provvedimento del 17.6.2016 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Mazzucco Ezio, ai sensi dell’art. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento del medesimo ufficio che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Mazzucco avverso la sentenza n. 143 del 2015 del Tribunale di Venezia, revocando la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con istanza del 6.6.2016 il Mazzucco chiedeva al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia di essere ammesso al medesimo beneficio per proporre ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, ottenendo in data 18.6.2016 dichiarazione di inammissibilità dell’istanza. Con ulteriore istanza in data 24.4.2019 il Mazzucco, dando atto che il ricorso per cassazione era stato nelle more proposto, chiedeva nuovamente alla Corte di Appello di Venezia di essere ammesso al beneficio. Avverso il provvedimento di inammissibilità emesso in data 21.5.2019, emesso sul presupposto che nelle more la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dal Mazzucco, costui presentava ulteriore ricorso ex artt. 170 del D. P. R. n. 115 del 2002 e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011, chiedendo di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato con effetto retroattivo. Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello ha accolto il ricorso, riconoscendo al Mazzucco l’ammissione al gratuito patrocinio a decorrere dal 24.4.2019.
Ricorre per la cassazione di detta decisione Mazzucco Ezio, affidandosi ad un solo motivo, con il quale censura il provvedimento della Corte distrettuale nella parte in cui aveva fatto retroagire l’ammissione al beneficio soltanto a decorrere dalla data in cui la domanda era stata reiterata alla Corte territoriale, e non invece a decorrere dal 6.6.2016, data della prima richiesta al locale
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
La censura è fondata. Va, in merito, ribadito il principio per cui “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal
Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l’allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20710 del 04/09/2017, Rv. 645241; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020, Rv. 657258).
La Corte di Appello, una volta ravvisata la sussistenza del diritto del Mazzucco ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avrebbe dovuto riconoscergli detto beneficio a decorrere dalla
prima richiesta, e quindi dal 6.6.2016. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento dell’ammissione del Mazzucco al patrocinio a spese dello Stato a decorrere dal 6.6.2016”.

Cass sez VI-2 civ ord. n. 36534 pubbl 24 nov 2021

La Corte di Appello di Catania aveva rigettato l’opposizione proposta dall’avv. Tommaso Vespo
avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi giacchè riteneva che ai sensi dell’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 783 della legge n. 2058/2015, il decreto di pagamento dovesse essere emesso
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.
Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale deciso l’opposizione in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece affermato che (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf. Cass. n. 2211/2020).
La Corte cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio

Cass sez VI civ-2 ord. n. 36347 pubbl. 23 novembre 2021

Il difensore chiedeva al Tribunale di Bologna la liquidazione dei compensi maturati in ragione dell’attività svolta.
Il Tribunale con decreto dell’8 febbraio 2018 rigettava la richiesta sul presupposto dell’intervenuta prescrizione del diritto.
Successivamente, il Tribunale in sede di opposizione, esclusi i motivi inerenti la prescrizione (che doveva eventualmente ricondursi al termine decennale) osservava che, poiché la liquidazione era stata richiesta in un anno diverso da quello in cui era avvenuta l’ammissione al beneficio, il difensore avrebbe dovuto fornire la prova della capacità reddituale attuale della parte assistita,
dimostrando quindi la permanenza dei requisiti per la detta ammissione. Infatti, occorreva tenere conto non solo del quadro reddituale esistente alla data in cui si è ammessi al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, ma anche di quello successivamente maturato, non potendosi procedere alla liquidazione nel caso in cui sussistano i presupposti per la revoca dell’ammissione.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che (Cass. n. 22778/2019) ove il giudice decida una controversia sulla base di una questione mista di fatto e di diritto rilevata d'ufficio dal
giudice, senza essere indicata alle parti, ciò comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante
volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (conf. Cass. n.
15037/2018).
La Corte cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio.

Cass sez VI civ ord. 33562 pubbl 11 nov 2021

violazione e falsa applicazione degli artt. 126 e 170 dPR 115/2002 e dell'art. 15, d.lgs. n. 150/2011; 2- omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione) avverso l'ordinanza del 27 maggio 2020 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione formulata dal
medesimo Oumar Dianko contro l'ordinanza che aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, resa a sua volta decidendo distinta opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 avverso la revoca del ricorrente al patrocinio in un giudizio di protezione internazionale.
Il Tribunale di Campobasso ha affermato che avverso il provvedimento di revoca del patrocinio resa nell'ordinanza che ha pronunciato su opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 non fosse esperibile a sua volta una opposizione ai sensi dell'art. 170 dPR 115/2002, trattandosi di provvedimento inappellabile in base all'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, e piuttosto ricorribile per cassazione.
Il primo motivo di ricorso va accolto. Il Tribunale di Campobasso non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, ove mai l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma
necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art.136 del .d.P.R. n. 115 del 2002, restando comunque tale decreto soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale (cfr. Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n. 29228; Cass. Sez. 3, 08/02/2018, n. 3028).
Dunque, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito, ovvero, come nella specie, nel provvedimento reso all'esito dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1, 28/07/2020, n. 16117; Cass. Sez. 1, 03/06/2020, n. 10487; Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

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Cass sez VI civ ord. 33511 pubbl. 11 nov 2021

violazione e falsa applicazione degli artt. 126 e 170 dPR 115/2002 e dell'art. 15, d.lgs. n. 150/2011; 2- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) avverso l'ordinanza del 9 giugno 2020 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione formulata dal
medesimo Hussain Sajid contro l'ordinanza che aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, resa a sua volta decidendo distinta opposizione ex art. 170 dPR
115/2002 avverso la revoca del ricorrente al patrocinio in un giudizio di protezione internazionale.
Il Tribunale di Campobasso ha affermato che avverso il provvedimento di revoca del patrocinio resa nell'ordinanza che ha pronunciato su opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 non fosse esperibile a sua volta una opposizione ai sensi dell'art. 170 dPR 115/2002, trattandosi di provvedimento inappellabile in base all'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, e piuttosto ricorribile per cassazione (come peraltro avvenuto nella specie).
Il Tribunale di Campobasso non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, ove mai l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, restando comunque tale
decreto soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018).
Dunque, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito, ovvero, come nella specie, nel provvedimento reso all'esito dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1, 28/07/2020, n. 16117; Cass. Sez. 1, 03/06/2020, n. 10487;Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

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Cass sez VI civ ord 33508 pubbl 11 nov 2021

motivo (1- violazione dell'art. 170 dPR 115/2002) avverso l'ordinanza del 3 gennaio 2020 resa dal Tribunale di Bari, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 formulata dal medesimo Osayande Lawenta contro l'ordinanza che, decidendo altresì sulla domanda di protezione internazionale, aveva negato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Bari ha affermato che avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio non fosse esperibile una autonoma opposizione ai sensi dell'art. 170 dPR 115/2002,
dovendosi devolvere tale questione col gravame sul merito della lite.Il ricorso va accolto.
Il Tribunale di Bari non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale
provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.(Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6068; Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6068).

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