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PARTE CIVILE AMMESSA AL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTE - MODALITA'
Ove il giudice condanni con sentenza, ex art. 110 comma terzo del D.p.r. n. 115 del 2002, l’imputato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, la somma oggetto di detta condanna deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore di parte civile ex art. 82, comma primo, D.p.r. cit., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza (Il testo - pdf)
La sentenza riconosce che l’attività del difensore svolta nelle more del deposito della delibera di ammissione al gratuito patrocinio venga considerata in sede di liquidazione del compenso (il testo - pdf)
La sentenza esclude dal compenso l’attività extragiudiziale sul presupposto che l’art. 124 del t.u. n. 115/02 contempla esclusivamente la difesa giudiziale e, quindi, condizione essenziale ai fini della sostituzione dello Stato nel pagamento del compenso al difensore è la esistenza di un procedimento giudiziale Il testo - pdf
"La previsione della costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione - ignorando ognuno dei convenuti se egli sia il primo destinatario raggiunto dalla notificazione - comporta, viceversa, che lo stesso debba considerarsi, nell'incertezza, il primo fra i destinatari, per il quale si è perfezionata la notifica.
Se lo è effettivamente, avrà un dato certo per accertare se vi sia stata tempestiva costituzione dell'attore in relazione alla notificazione eseguita nei suoi confronti. Altrimenti troverà che la costituzione è già avvenuta, in relazione ad una precedente notificazione nei confronti di altro convenuto.
La costituzione entro un termine dalla prima notificazione, quindi, appare anche più funzionale all'esercizio del diritto di difesa di ognuno dei convenuti, posto che pone ognuno di essi nella condizione di dover supporre che la notificazione eseguita nei suoi confronti sia la prima e che, quindi, l'attore debba costituirsi in relazione ad essa" (Il testo completo - pdf)
Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, l’art. 76, comma 1 del t.u. n.115/02 sulle spese di giustizia, prende in considerazione il “reddito imponibile ai fini dell’imposta prsonale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione” di guisa che devesi far riferimento alla materia tributaria secondo la quale, per reddito imponibile, deve intendersi il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili”. (Il testo - pdf)
La Corte Suprema di Cassazione è tornata ad occuparsi del reato p.p. art. 95 t.u. spese di giustizia affrontando il tema dell’errore sulla legge penale (art. 47 c.p.) , e, quindi, inescusabile, nel caso in cui il soggetto interessato ad ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato abbia omesso nell’autocertificazione del proprio reddito fatta ai sensi dell’art. 76 t.u. l’importo percepito a titolo di lavoro prestato in regime penitenziario.
l(leggi tutto l'articolo - pdf) (leggi il testo della sentenza - pdf)
Qualsiasi introito che l'istante percepisce con carattere di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale ai fini della valutazione del superamento del limite indicato dall'art. 76 t.u. n.115/02. (testo della sentenza-pdf)
Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dal nuovo indirizzo; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184-bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili" (il testo - pdf)
L'art. 96 comma 2 del t.u. spese giustizia pone tra gli strumenti idonei a rivelare la sussistenza, in via presuntiva, di redditi ulteriori rispetto a quelli denunciati, il certificato del casellario giudiziale, disponendo che esso potrebbe assumere rilievo, in termini di rigetto della richiesta di patrocinio erariale, laddove dallo stesso dovesse risultare, evidentemente in ragione del numero e della tipologia dei reati commessi, che il delitto costituisca la reale fonte di reddito del soggetto.(il testo - pdf)
"...l'art. 76 DPR 115/2002, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato..." (leggi il testo della sentenza - pdf)
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