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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva rigettato l’istanza mediante la quale la persona offesa, costituitasi parte civile, aveva chiesto che fosse lo Stato a dover rifondere le spese processuali liquidate in suo favore a carico dell’imputato condannato e ammesso al patrocinio a spese dell’erario, la Corte ha affermato che lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell'imputato, le spese che sono conseguenza della sua soccombenza in quanto l'obbligo dell'erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa
la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria
la parte ammessa al beneficio a spese dello Stato che intenda impugnare la sentenza a sé sfavorevole deve potersi giovare dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, sempre che ricorrano le condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio (il testo)
Il Giudice dell'opposizione ha errato nell'applicare, per una liquidazione relativa ad un processo penale, l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo cui "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà") che è disposizione (riportata sub Titolo IV di detto d.P.R.) ricompresa nell'ambito delle "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Peraltro, detta norma prevede una riduzione del 50%, laddove la omologa disposizione afferente ai procedimenti penali (art. 106-bis) prevede che "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo".
accolto il ricorso e rimessa la decisione al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame di merito in quanto il reddito dei conviventi, sommato a quello dichiarato dal richiedente il beneficio, laddove non determini alcun superamento dei limiti di reddito stabiliti per l’ammissione al beneficio, non contempla alcuna automaticità della revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Il provvedimento di rigetto era stato adottato in ragione del fatto che il ricorrente aveva omesso di indicare nella domanda, la titolarità di immobile di proprietà – pro quota – della convivente e la titolarità di un bene mobile registrato; con ciò configurando l’ipotesi di reato prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 (il testo).
La revoca del gratuito patrocinio all'imputato non determina l'inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore emesso, ex art. 82 d.P.R. 115/2002, in virtù del provvedimento di ammissione poi revocato (il testo)
deve essere escluso che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell’Erario (il testo)
fondato è il motivo relativo alla statuizione del giudice di merito in ordine alla esclusione del compenso per la fase di trattazione poiché non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU: ebbene tale affermazione viola il disposto dell’art. 4, co. 5, lett. c) D.M. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche la richiesta di prove e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande (il testo della ordinanza).
La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta non dall’organo collegiale che aveva pronunciato la sentenza passata in giudicato, ma solo dal suo Presidente, nonostante la legge non attribuisca a quest’ultimo tale potere, è nulla, ricorrendo un vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c. Ne consegue che il giudice dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevata anche in via officiosa la nullità di detta revoca, deve decidere la causa nel merito senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c. (il testo)
Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest'ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede (il testo)
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