Corte di Cassazione

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Cass. sez IV pen. sent. n. 28292 pubbl. 13 ott 2020

Si denuncia, tra l’altro, violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c)( inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità,di inammissibilità o di decadenza) in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 79 comma 1 lett. d) e 95 del DPR n. 115/2002.
La Corte osserva: si distingue, in giurisprudenza, tra norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate, in origine, a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente, dalla norma penale, e norme extrapenali integratrici del precetto, che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l'errore su di esse non scusa, ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo che si tratti di errore inevitabile , conformemente al dictum di Corte cost. 24-3- 1988, n. 364. Vi sono infatti leggi extrapenali integratrici, che concorrono, con la norma incriminatrice, alla definizione del singolo tipo di illecito,integrandone la descrizione legale, mediante l'aggiunta o la specificazione di elementi da intendere come essenziali; o che contribuiscono, in vario modo e in diversa misura, a determinare il contenuto del comando o del divieto (Cass., Sez 5, 1- 7-1975,Sala,Rv.132026); o che, anche se non richiamate espressamente da una norma penale, la integrano logicamente (Cass. Sez. 3,30-6- 1972, Lovatelli,Rv.122205) o, infine, che vengono attratte nell'ambito di una norma penale, per effetto di un rinvio recettizio (Cass., Sez 6, 11-12-1970, Funaro, Rv.116579). E vi sono invece leggi extrapenali non integratrici, le quali non aggiungono o specificano nulla al tipo di illecito, non lo arricchiscono di alcun contenuto, non contribuiscono ad esprimere il senso del divieto. Soltanto l'errore che cade sulle norme non integratrici esclude il dolo,trattandosi di errore sul fatto, a norma dell'art. 47 c.p., comma 3, (ex plurimis, Cass., Sez 5, 20-2-2001, Martini; Sez 5, 11-1-2000, Di Patti;Sez 6. , 18-11-1998, Benanti), non anche quello che cade su norme integratrici. Queste ultime, infatti, inserendosi nel precetto, ad integrazione della fattispecie criminosa,concorrono a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di esse non può avere efficacia scusante, al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (Cass., Sez. 4,30-10-2003, n. 14819 Rv. 227875). Si è quindi precisato, in giurisprudenza che deve essere considerato errore sulla legge penale - e quindi inescusabile - sia quello che, come nel caso di specie, cade sulla struttura del reato sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale in via di integrazione della fattispecie astratta (Cass., Sez. 3,15.5.1985, Tauro). L'ignoranza del contenuto precettivo della normativa richiamata in tema di gratuito patrocinio, si risolve pertanto in ignoranza della legge penale, alla quale non può in alcun modo annettersi efficacia esimente, non trattandosi certamente, in considerazione della chiarezza della norma, di una disposizione la cui ignoranza possa essere considerata inevitabile.

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Cass. sez IV pen. ord. n. 27111 pubbl. 29 sett 2020

Opposizione al rigetto di istanza di ammissione al patrocinio statale da parte di un soggetto che si trova in stato di espiazione di pena in regime detentivo perché condannato per il delitto di cui all'art.416-bis cod. pen., e nei confronti del quale non vi è dubbio che operi la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115 del 2002, e nessun valido argomento di prova contraria è ricavabile dalle argomentazioni dell’opponente.

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Cass. sez VI civ. ord.za. n. 20002 pubbl. 24 sett 2020

Il Tribunale di Venezia aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di protezione internazionale, per la manifesta infondatezza della domanda alla stregua degli artt. 126, comma 1, e 136,comma 2, del D.P.R. n. 115/2002.
Già l'art. 122 del d.P.R. n. 115/2002, subordina l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di "non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere", mentre l'art. 136, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula, piuttosto, comunque l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cass. Sez. 6 - 2, 10/04/2020, n. 7785).

Cass. sez VI civ. ord.za n. 19733 pubbl. 22 sett 2020

viene ribadito il principio., affermato da questa Corte, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l'avvocato che depositi l'istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II,09/09/2019, n.22448); - l'articolo 83, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista;- tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla
modifica apportata all'art.1 comma 738 della L. 208/2015 e, in particolar modo con l'espressa previsione di un termine di decadenza per l'ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell'istanza di
liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni.

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Cass. sez VI civ ord.za. n. 19439 pubbl. 18 sett 2020

Il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero - i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero.
L'ordinanza del Tribunale di Venezia aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di rigetto della sua istanza di liquidazione per l'attività svolta, nell'ambito di un processo penale, in favore di Mozuratis Rolandas, cittadino lituano; il Tribunale aveva fondato la decisione sull'assenza di prova, da parte del
difensore, di aver esperito le procedure per il recupero del credito, non ritenendo sufficienti, ai fini dell'irreperibilità, le ricerche svolte presso il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, la Questura e presso il difensore ove aveva eletto domicilio.
Il difensore aveva omesso di effettuare le ricerche presso il paese di provenienza, pur disponendo di dati anagrafici certi; 'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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Cass. sez IV pen. sent. n. 26038 pubbl. 16 sett 2020

vertente sulla specifica determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare (incompleta) e per tale ragione da non ritenersi falsa.

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Cass. sez I civ. ord. n. 16117 pubbl. 28 lug 2020

alla luce della recente sentenza delle S.U. di questa Corte n. 4315 del 2020, nella quale è stato affermato che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (ritualmente con separato decreto o all'interno del provvedimento di merito) anche per manifesta infondatezza, deve essere sempre considerato autonomo e, di conseguenza, soggetto ad un separato regime d'impugnazione, ovvero l'opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 ed art. 15 d.lgs n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. E' escluso, anche in questa ipotesi, che della revoca irritualmente disposta dal giudice, nel provvedimento che decide sul merito della domanda (o delle domande) proposta dalla parte, possa essere investita la Corte di Cassazione in sede di ricorso avverso la decisione, essendo necessario ricorrere alla sequenza procedimentale sopra delineata.

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Cass. sez VI civ. ord.za n. 12320 pubbl. 23 giu 2020

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione.

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Cass. sez. II civile sent.n. 9384 pubbl 21 mag 2020

Secondo l'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, al quale si ritiene di dare continuità, il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché, in forza del rinvio operato dall'art. 84 stesso d.P.R., del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione (ex plurimis, Cass. 23/06/2011, n. 13807; Cass. 23/09/2013, n.21685; Cass. 26/10/2015, n. 21700).

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Cass sez VI civ. ord. n. 9370 pubbl. 21 mag 2020

la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dallo art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione prevista dall'art. 170 del medesimo d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del d.P.R. citato (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2018, n. 32028; Cass., Sez. III, 8/02/2018, n. 3028; Cass., Sez. II, 6/12/2017, n. 29228)

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