Corte Costituzionale

Corte Costituzionale

corte cost. sent n. 10 pubbl. 21 gennaio 2022

Il patrocinio a spese dello Stato deve essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusa con successo. Si tratta infatti di una spesa costituzionalmente necessaria per assicurare l'effettività dell'inviolabile diritto al processo e alla difesa.
E' quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 depositata oggi (redattore Luca Antonini), dichiarando irragionevole e lesiva del diritto di difesa l'attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato là dove non prevede che questo beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche per l'attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria concluso con esito positivo.
L'incostituzionalità, nei termini appena indicati, riguarda gli articoli 74, secondo comma, 75, primo comma, e 83, secondo comma, del Dpr n. 115 del 2002.
Nella sentenza si spiega che è irragionevole imporre un procedimento, in determinate materie, per finalità deflattive e però non riconoscere anche la possibilità di ottenere il patrocinio a spese dello Stato proprio quando quelle finalità sono state conseguite: ciò potrebbe indurre a non raggiungere, strumentalmente, l'accordo in fase di mediazione per rivolgersi al giudice al solo scopo di ottenere, una volta introdotto il processo, il pagamento a carico delle Stato delle spese difensive. Il che vanifica le finalità deflattive della mediazione obbligatoria. Non solo. A giudizio della Corte, è lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può persino condizionare l'esercizio del diritto di azione e non assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. La pronuncia precisa che quando una "scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l'effettività dell'accesso alla giustizia" vengono "nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) e l'intero impianto dell'inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell'art. 24 Cost.". In queste ipotesi, prosegue la Corte, si tratta "di spese costituzionalmente necessarie" e "l'argomento dell'equilibrio di bilancio recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità: è anche in tal senso che questa Corte ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".

AllegatoDimensione
PDF icon 2022-SENTENZA N.10-artt74-75-83 mediaz.pdf120.76 KB

corte cost. sent n. 1 pubbl. 11 gennaio 2021

il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione assurta a “diritto vivente”, dispone l’ammissione automatica – a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l – al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, per contrasto con l'art. 3 e l'art. 24, 3° comma, della Costituzione.
La Corte ha affermato che la «scelta [di porre a carico dell’erario l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato] rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero e la necessità di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine» (ordinanza n. 439 del 2004): valutazioni di analogo tenore possono, dunque, svolgersi per la disciplina di cui al censurato comma 4-ter..
Per quel che concerne la prospettata violazione dell’art. 24, terzo comma, Cost., ci si limita a evidenziare che il parametro evocato impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

AllegatoDimensione
PDF icon 2021-SENTENZA N.1-art 76.pdf64.46 KB

Corte Costituzionale sentenza n. 217 dep 1 ottobre 2019

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario;

AllegatoDimensione
PDF icon 2019-SENTENZA N 217-art 131.pdf149.71 KB

Corte Costituzionale sentenza n. 135 dep 31 maggio 2019

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia). (il testo)

AllegatoDimensione
PDF icon 2019-SENTENZA N 135-art.143.pdf115.41 KB

Corte Cost sent n. 35 pubbl 6 marzo 2019

 
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con l’ordinanza indicata in epigrafe;
 
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 119, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal TAR Marche con l’ordinanza indicata in epigrafe
(il testo-pdf).
 

AllegatoDimensione
PDF icon 2019 SENTENZA N 35-enti.pdf128.86 KB

Corte Costituzionale sentenza n. 3 dep 9 gennaio 2019

anche il condannato, in generale, è tenuto al pagamento delle spese di custodia dei beni in sequestro, sicché non sussiste la denunciata disparità di trattamento con riguardo al condannato per decreto che parimenti è tenuto allo stesso obbligo di pagamento (il testo).
 

Corte Costituzionale sentenza n. 218 dep 29 novembre 2018

 Il tutore di minori stranieri non accomagnati chiede il riconoscimento di una indennità (il testo)

Corte Cost. sent. n. 77 dep 19.4.2018

 
Il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (il testo).
 

Ordinanza n. 206 dep. 21 luglio 2016

 
Considerato che il giudice penale del Tribunale ordinario di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui prevede la garanzia dello Stato per il pagamento delle spese e degli onorari spettanti al difensore d’ufficio, che non è stato in grado di reperire il proprio assistito, perché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento con il difensore di fiducia e con quello di soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio e potrebbe indurre a scelte di strategia processuale lesive dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e di ragionevole durata del processo.....................(il testo - pdf)
 

Sentenza n. 13 dep. 29.1.2016

 giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e dell’art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia − Testo A), come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, promossi dal Tribunale ordinario di Lecce (il testo-pdf)

Pagine

Abbonamento a RSS - Corte Costituzionale