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Tribunale Trento sent. n. 562 pubbl. 22 nov 2022

L'imputato del reato ex art. 95 dpr n. 115/02 aveva omesso nell'autocertificazione dei redditi, onde ottenere il patrocinio statale, di esporre l'indennità di invalidità ricevuta dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa la cui considerazione non consentiva di ottenere il beneficio richiesto.
Il difensore chiede la prescrizione del reato.
Il momento della consumazione corrisponde alla presentazione della domanda al giudice (Cass 16194/2019).
Si leggono richiami interessanti sulla sospensione del termine per la prescrizione (cass 2647/2022) e la scelta del rito alternativo non vuol dire rinuncia alla prescrizione (Cass ss.uu. Sent.n.18953/2016).
Il reato deve essere sorretto da dolo generico salva la ipotesi di dolo eventuale (37144/2019).
Anche il dolo eventuale può configurare l'elemento soggettivo del reato (4623/2018).
Circa la dichiarazione dei redditi, ammesso che riguardi l'anno esatto, tuttavia l'interessato ha l'obbligo di comunicare per gli anni successivi le variazioni rilevanti (art. 79 dpr n.115/2002) come insegna cass. 16338/2006 anche per ciò che concerne il termine entro cui comunicare il reddito e quindi quello divenuto giuridicamente certo alla chiusura dell'anno fiscale.

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TAR Reggio Calabria, sez. II, ord. n. 1928 pubbl. 3 novembre 2022

Questioni trattate:
I- il valore da attribuire al silenzio serbato dal collegio in ordine all'ammissione provvisoria disposta in via anticipata dalla Commissione di cui all'art. 14 c.p.a., Tale silenzio, secondo quanto si legge nell'ordinanza, deve essere inteso (mutuando una locuzione utilizzata nel diritto amministrativo sostanziale) come silenzio-assenso.
Afferma, infatti, il TAR Calabria nell'ordinanza in commento che "qualora, in sede di decisione, il collegio nulla disponga, l'ammissione al patrocinio disposta in via anticipata e provvisoria dalla Commissione, si deve intendere tacitamente confermata, atteso che spetta al giudice procedente il compito di assicurare, in via definitiva, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando ne ricorrano i presupposti e di negarlo allorché i presupposti non sussistano".

II- la forma che deve assumere l'atto d'impugnazione, qualora la decisione del giudice amministrativo di non ammettere la parte al patrocinio a spese dello Stato, non sia stata preventivamente deliberata dalla commissione per l'ammissione anticipata di cui al già citato art. 14 c.p.a. e sia contenuta in una sentenza immediata, emessa ai sensi dell'art. 60, c.p.a.
In tal caso, secondo il TAR Calabria, "la decisione, in ragione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, può essere impugnata dalla parte cui il beneficio sia stato negato con il ricorso previsto dall'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115."

III- quanto al rito applicabile all'impugnazione, nell'ordinanza si legge che "nel processo amministrativo, il procedimento da seguire nel caso in cui la parte, cui sia stato negato il beneficio del gratuito patrocinio, abbia presentato ricorso ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 115/02, è quello ordinario con trattazione in udienza pubblica, secondo la regola generale di cui all'art. 87 c.p.a., e previa notificazione del ricorso all'amministrazione finanziaria”.
La notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria è dunque un adempimento indispensabile ai fini della procedibilità del ricorso, tuttavia, il TAR ha ritenuto che, stante la frammentarietà e la lacunosità della normativa in materia di opposizione al provvedimento di diniego del giudice amministrativo, nonché la mancanza di giurisprudenza in materia, l'errore della parte che abbia depositato il ricorso senza prima notificarlo all'amministrazione finanziaria, debba ritenersi scusabile.

IV- quanto alla problematica concernente il dovere di astensione dei componenti del collegio nel giudizio di opposizione, l'ordinanza del TAR Calabria ha escluso la sussistenza di tale dovere.
Si legge, infatti, nell'ordinanza che "in assenza di una specifica norma sul punto e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale sui giudizi bifasici, i componenti del collegio che hanno deliberato sull'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non sono obbligati ad astenersi dal giudizio di opposizione, atteso che solo quest'ultimo - ossia quello di opposizione - ha natura pienamente contenziosa sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio”.

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Trib Verona ord. 7 giu 2022

con l’istanza in esame l’istante ha rappresentato per la prima volta di non aver avuto i requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio erariale in relazione al giudizio risarcitorio all’esito del quale è risultata vittoriosa;

anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.16037/2010, hanno ammesso la correzione integrativa del provvedimento giurisdizionale anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo; per poi estenderla a qualsiasi errore,
anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale;

nel caso di specie l’istanza però non è diretta ad ovviare ad uno dei predetti errori
ma a censurare il contenuto concettuale e sostanziale del decisum, per aver condannato la parte abbiente soccombente a rifondere allo Stato le spese ai sensi dell’art. 133 d.P.R. in difetto del necessario presupposto che la parte vittoriosa fosse ammessa al patrocinio erariale.

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TRIBUNALE DI PALERMO ord.za del 17 marzo 2021

solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 30 maggio2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, e che sia assicurato il pagamento del relativo compenso all’Avvocato con oneri a carico dell’Erario, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il processo non viene poi introdotto per essere intervenuta conciliazione delle parti.........

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Tribunale di Paola decreto 14.10.2016

 ....ritenuto,pertanto, che l'unica interpretazione valida sia nel senso di intendere il nuovo co. 3-bis dell'art. 83 come una disposizione tesa ad accelerare e semplificare il procedimento di liquidazione, senza però prevedere termini di decadenza per la presentazione dell'istanza nè la perdita della potestas decidendi del giudice una volta  che sia stato pronunciato il provvedimento che definisce la fase giudiziale di riferimento....

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Trib. Mantova decreto 29 sett 2016

 Diritto alla liquidazione a carico dell’erario in caso di condanna alle spese di costituzione della parte civile direttamente in favore di questa (il testo-pdf)

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Tribunale di Lamezia Terme ord.za 23.9.2016

 Il Tribunale   ha prospettato l’interpretazione per cui l’art. 83 co. 3-bis del D. Lgs n. 115/2002  (abstract-pdf)

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Trib. Mantova decreto 22 sett. 2016

 
Decreto di liquidazione anche se l’istanza è presentata  successivamente alla definizione del giudizio (il testo-pdf)
 

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