Cass sez IV pen sent n. 9897 pubbl 8 mar 2024
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti
Il fatto
La condanna ex art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n.115 era stata irrogata giacchè il ricorrente, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio nell’ambito di un procedimento penale pendente a suo carico, aveva dichiarato un reddito familiare complessivo di € 5.355.05, laddove quello accertato dalla Guardia di Finanza risultava pari a € 23.078,48, (e, pertanto, superiore al limite previsto per l’ammissione al beneficio) includendo la somma di € 10.900,00 per indennità assicurative diverse dal ramo vita, e considerato il reddito da lavoro dipendente percepito dal fratello (pari a € 12.178,48) facente parte del nucleo familiare.
La Corte di Appello respingeva la tesi difensiva circa la carenza dell’elemento soggettivo del reato osservando che non poteva ragionevolmente ritenersi che l’imputato ignorasse la percezione di redditi da parte del familiare convivente e che del pari ignorasse di dovere dichiarare la percezione di premi assicurativi.
Con il ricorso per cassazione, la difesa articolava un unitario motivo di impugnazione nel quale deduceva vizi di legittimità e di motivazione sia quanto all’interpretazione della nozione di “reddito” rilevante ai fini della disposizione incriminatrice in quanto l'importo risarcitorio non è riconducibile alla nozione di reddito e sia per la dovuta considerazione della buona fede dell'istante.
La Corte adita ha dichiarato inammissibile il ricorso
Premesso che il reato in questione è un reato di mera condotta che si rapporta al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni ed è integrato da ogni falsa indicazione e da omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: ciò, “indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio” (cfr Cass. Pen., Sez. Un., n. 6591/2009) poiché ciò che rileva è che non rispondano al vero o siano omessi in tutto o in parte dati di fatto che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, la nozione di reddito rilevante ai fini delle predette disposizioni (e, specificamente, in relazione all'art. 76 del predetto T.U.) è quella contenuta nell'art.6 del T.U. delle imposte sui redditi emesso con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, il cui art.6, comma 2, prevede che «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
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