Cass. sez. II civ ord. n. 3606. pubbl 8 feb 2024

Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione del compenso - Opposizione dell’Avvocato contro il provvedimento che liquida il compenso - Applicabilità della riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione – Fondamento

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso. (massima ufficiale)

Per la Corte va affermato il seguente principio di diritto: In caso di applicazione dell’art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell’art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002.
In più, la Corte rileva nella fattispecie la falsa applicazione dell’art. 130: premesso che il ricorso
avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. -e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. nell’ipotesi in cui l’opposizione sia rivolta avverso il provvedimento con il quale sia stata rigettata la richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio, ove si ritiene che il
decreto di ammissione estenda i suoi effetti a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quella originata dal rigetto della domanda di ammissione (Cass.pen. n. 22757/2018; Cass. n. 30380/2023), tale estensione
non opera nel momento in cui, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l’oggetto del contendere verta unicamente sulla misura del compenso.
In tale ipotesi, le spese eventualmente sostenute per l’opposizione al decreto di liquidazione (che ben potrebbe essere patrocinato da difensore diverso da quello che ha presentato istanza di liquidazione) vanno riconosciute, come detto, in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ai sensi dell’art. 130 citato.