Cass sez II civ ord. n. 19413 pubbl 14 lug 2025
Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello erroneamente ha ritenuto che la «fase istruttoria» eseguita dal difensore sia consistita in attività strumentale all’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anziché attività defensionale che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 55/2014, riguardi
direttamente il merito della causa, cioè il perseguimento del successo della parte nella controversia.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di precisare che il parametro tabellare di cui al D.M. n. 55 del 2014 – applicabile anche ai compensi del difensore del cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato - è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,dell’importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione, come dimostra l’uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione
disgiuntiva «o», sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa «e»: «e/o» (Cass. n.8627/2023). Ne segue che va comunque riconosciuto in generale il compenso per la fase di istruttoria, poiché la
fase di trattazione della causa è in ogni caso «ineludibile» (Sez. 2, Ordinanza n. 17579 del 26.06.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 3242 del 05/02/2024, Rv. 669998 – 02; Sez. 2, n. 7143 del 10.03.2023).
Con altro motivo il ricorrente censura la pronuncia per aver erroneamente rideterminato la liquidazione del compenso: a suo dire, tale rideterminazione è viziata ab origine, atteso che – come
argomentato nei precedenti mezzi di impugnazione - nella stessa manca il riferimento alla fase istruttoria ed è stata valutata in maniera non corretta la complessità del giudizio presupposto.
Quanto alle tariffe professionali applicabili: questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha stabilito che i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato
la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Sez. U, n. 17405 del 12/10/2012, Rv. 623533 — 01; conf.:Sez. L, n. 27233 del 26/10/2018, Rv. 651261 — 01; Sez. 6 - 3, n.17577 del 04/07/2018, Rv. 649689 - 01).
Spetterà, dunque, al giudice del rinvio valutare quali tariffe applicare, in funzione del periodo in cui l’attività difensiva è stata espletata.
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