Cass. sez. IV pen. Sent. n. 17470 pubbl 8 mag 2025
1.La Corte qualificava un ricorso proposto in sede di legittimità quale opposizione ai sensi dell’art. 99 d.p.r.30 maggio 2002, n.115, disponendo la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Napoli che, a sua volta, disponeva la comunicazione al difensore dell’istante della necessità di iscrivere l’opposizione nel ruolo generale civile della medesima Corte di Appello.
Avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il richiedente, il quale deduceva innanzitutto di aver impugnato il decreto con il quale la Corte territoriale di Napoli aveva revocato un decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proponendo regolare opposizione ex art. 99 d.p.r. n.115 cit. con deposito a mezzo pec presso la Corte di Appello penale partenopea e che questa Corte aveva inviato l’atto alla Corte di Cassazione che, dal canto suo, lo aveva qualificato come opposizione, rimettendo gli atti alla Corte di Appello di Napoli.
E, dunque, la sezione della Corte di Appello, rilevato che i procedimenti di opposizione quale quello in questione erano assegnati, in base alle tabelle vigenti, su delega del Presidente della Corte, a un magistrato delle sezioni civili ordinarie, individuato secondo il criterio automatico di assegnazione SICID, disponeva la restituzione degli atti al Presidente della Corte di Appello il quale, nella sua qualità di Presidente Vicario, emetteva il provvedimento che era impugnato nel caso di specie in Cassazione.
In particolare, il ricorrente censurava il provvedimento ritenendolo illegittimo in quanto onerava l’istante di adempimenti, quali l’iscrizione nel ruolo civile e il pagamento del contributo unificato, che non sono previsti dalla legge nell’ambito del procedimento ex art. 99 d.P.R. n. 115 cit., e abnorme, in quanto determinava una stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo.
Più nel dettaglio, si evidenziava la competenza funzionale a decidere sull’opposizione del solo Presidente del Tribunale o della Corte di Appello al quale appartiene il giudice che aveva emesso il provvedimento, spettando al giudice penale in quanto di carattere accessorio rispetto al procedimento principale
2. La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è abnorme il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del Capo dell’Ufficio comporta l’impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (cfr. Cass.Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018).
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