Cass sez IV pen sent n. 9459 pubbl 7 mar 2025
Quando si impugna il diniego o la revoca del gratuito patrocinio nel processo penale, si segue il rito penale e non quello civile.
Nel caso in cui un imputato o una persona offesa presenti opposizione contro il provvedimento che nega o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non si applicano le regole del procedimento sommario civile. La Corte ha infatti precisato che l'opposizione introduce un subprocedimento incidentale al processo penale principale, il quale deve essere disciplinato dalle norme del rito penale, in quanto accessorio e funzionalmente collegato a quel procedimento.
Ai sensi dell'art. 99 del t.u.s.g., il provvedimento di rigetto dell'istanza può essere impugnato con opposizione, la quale si svolge dinanzi al giudice monocratico. Tale norma, tuttavia, fa riferimento alle modalità previste per la liquidazione dei compensi, ma non comporta l'applicazione automatica del rito civile.
In passato, una parte della giurisprudenza (Cass. civ. n. 10009/2022) riteneva che, in virtù del rinvio alle norme sulla liquidazione degli onorari, l'opposizione seguisse le forme del rito sommario civile ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. (ora artt. 281-decies e ss. dopo la riforma Cartabia).
L'odierna sentenza si allinea all'orientamento già espresso nelle decisioni n. 1223/2019, n. 13230/2022 e n. 29385/2022, secondo cui il procedimento di opposizione va inquadrato nell'ambito del processo penale, poiché ha natura strumentale e accessoria rispetto ad esso.
In conclusione, il riferimento, contenuto nell'articolo 99 t.u.s.g., al procedimento per la liquidazione degli onorari è interpretato come una formula tecnica non vincolante, priva di valore normativo sufficiente a mutare il rito da applicare.
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