Cass sez II pen sent n. 18187 pubbl 14 mag 2025
ART. 110(Pagamento in favore dello Stato)
1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
(Articolo 14, commi da 1, a 3, della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
ART. 133 (Pagamento in favore dello Stato)
1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
(Articolo 15 sexiesdecies della legge n. 217/1990, come modificata dalla legge n. 134/2001)
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale aveva disposto la liquidazione delle spese delle costituite parti civili ponendole a carico dell'imputato, nonostante tanto le parti civili che l’imputato fossero state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la Corte, -nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il Tribunale non avrebbe dovuto porre le spese processuali sostenute dalle parti civili a carico dell'imputato, stante l’ammissione di tutti al patrocinio a spese dello Stato - ha ribadito che ove l'imputato e la parte civile siano entrambi ammessi al beneficio, l'imputato, in caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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