Cass sez IV pen sent n. 38751 pubbl 22 ott 2024

Per il cittadino extracomunitario, al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non è necessaria l'indicazione del codice fiscale, potendosi ovviare ad esso mediante la rappresentazione dei suoi dati anagrafici e del domicilio o sede legale all'estero.

Il caso
La Corte ha accolto il ricorso di un giovane del Mali, riformando la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda per usufruire del gratuito patrocinio perché privo del codice fiscale. Per i giudici meneghini non era valido quello che il suo difensore aveva ricavato attraverso un’applicazione on line, senza depositare i documenti richiesti per le verifiche fiscali utili per l’ammissione al beneficio.

La sentenza della Cassazione
La Corte rammenta che l'art. 79 t.u.s.g. prevede, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio dei non abbienti, l’indicazione del codice fiscale.
La normativa relativa all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti (Dpr 605/1973 n.605) contempla la possibilità, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, di supplire all’assenza del codice fiscale italiano non attribuito, con l’indicazione dei loro dati anagrafici e il domicilio fiscale.

In ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la ordinanza n. 144/2004 e poi ripreso anche nella recente sentenza n. 30047 della stessa odierna sez. 4 della Corte “alla stregua della normativa sopra indicata, agli effetti dell'ammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il beneficio in questione, nulla appare escludere la possibilità che lo straniero non residente in Italia, pure se residente in un paese UE, in luogo dell'indicazione del codice fiscale, fornisca i dati di cui all'art. 4 citato, oltre al proprio domicilio all'estero”.