Decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n.

125, recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» (G.U. n. 173 del 25.7.2008).

………………omissis

Art. 12-ter.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del

codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma

1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, nonchè per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del

presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;

b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in

udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura

penale,»

sono soppresse;

d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle

risultanze del casellario giudiziale,».

……………………….omissis

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(a cura del comitato Legislazione e ricerva dell’A.N.V.A.G.-Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-09/08)