DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005 n.115 (in Gazz.Uff., 1 luglio, n. 151). - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 17 agosto 2005 n.168. - Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.
Articolo 9 Bis
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1)
Art. 9-bis.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002 n.115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art 13 (L), il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Se manca la dichiarazione di cui all'art 14, il processo si presume
del valore indicato al comma 1, lettera g)";
b) all'art 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono
inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi,";
c) l'art 15 (R) e' sostituito dal seguente:
"ART. 15 (L). - (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al
pagamento del contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica l'esistenza
della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della
domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo
risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di valore della
causa.
2. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al comma 1 ogni volta
che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore
della causa";
d) all'art. 112 (L), al comma 1, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente:
"d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente
presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione
del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle
condizioni di reddito di cui agli artt 76 e 92";
e) all'art 113 (L), il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della
lettera d), comma 1, dell'art 112, l'interessato puo' proporre ricorso per
cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai
sensi dell'art 97";
f) l'art 150 (L) e' sostituito dal seguente:
"ART. 150 (L). - (Restituzione di beni sequestrati). - 1. La
restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o su
richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato
quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e'
redatto verbale.
2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per
la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati
pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o
sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a
persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato
a norma dell'art 324 cpp..
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente
diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno
decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del
provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto ed al
custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di
custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto
alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla
rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro,
sono devoluti alla cassa delle ammende";
g) l'art 151 (L) e' sostituito dal seguente:
"ART. 151 (L). - (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene
restituito e vendita in casi particolari). - 1. Se l'avente diritto alla
restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria,
e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il
quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta
giorni dalla data del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il
magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve
eseguirsi.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non
possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante
dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni
continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del
circondario.
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che
ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi
tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per
l'annotazione nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i
quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro";
h) l'art 154 (L) e' sostituito dal seguente:
"ART. 154 (L). - (Destinazione del ricavato della vendita e di
somme e valori). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se
nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono
devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'art 155.
2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende
decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'art 150
comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.
3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati e'
ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle
ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato
o il provvedimento e' divenuto definitivo";
i) all'art 248 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei casi di cui all'art 16 entro trenta giorni dal
deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo,
l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'art 137 cpc., l'invito al
pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della
causa ed il corrispondente scaglione dell'art 13, con espressa avvertenza che
si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio
legale, in caso di mancato pagamento entro un mese"".
(1) Articolo inserito dall'art 1 L. 168/2005, in sede di conversione.
(a cura del Comitato per la legislazione e ricerca dell’A.N.V.A.G.)