Legislazione e ricerca
L'incontro di studio organizzato dall'A.N.V.A.G. il 1° luglio 2010
L'incontro di studio organizzato dall'A.N.V.A.G. il 1° luglio 2010 presso la sala seminari della Cassa Nazionale Forense avente come tema <La responsabilità dell'avvocato nella tutela del non abbiente: l'aiuto parziale quale tutela per le nuove categorie disagiate?>
Vedi locandina e presentazione (pdf)
Leggi la lettera di auguri del Presidente della Repubblica (png)
Sulla procura al difensore (Cass Pen sez II n.530/2010)
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 530 dell’8 gennaio 2010 ha respinto il ricorso di un imputato per rapina che aveva inserito la nomina del difensore nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza conferirgli una procura separata.
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RASSEGNA STAMPA SULLE FALSE DICHIARAZIONI PER OTTENERE IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (10-11 marzo 2010)
La Guardia di Finanza ha segnalato alle autorita' competenti complessivamente 210 persone, 51 delle quali dovranno rispondere dei reati previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, per aver chiesto e ottenuto, sulla base di false autocertificazioni, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(per saperne di più)
La ordinanza della Corte Costituzionale n 30/2010 conferma la legittimità del giudice monocratico a conoscere delle opposizioni ai decreti di pagamento
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 30 del 27 gennaio 2010 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia- Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell’opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione dei compensi anche nell’ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale.
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19 febbraio 2010: giornata di astensione dal gratuito patrocinio
Il patrocinio a spese dello Stato è uno degli istituti più complessi e delicati di ogni ordinamento giuridico in quanto riunisce principi fondamentali e costituzionali con normative e regolamenti professionali strettamente connessi a valori etico sociali e di solidarietà.
Testo della lettera (pdf)
manifesto (pdf)
Tra le somme liquidabili al difensore rientra anche il compenso per la redazione dell'istanza di ammissione
Tra le somme liquidabili al difensore rientra anche il compenso per la
redazione dell’istanza di ammissione.
di Nicola Ianniello*
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La sentenza 2 luglio 2008 della Corte di Cassazione Sez IV Penale Pres Marini Rel Marzano costituisce una delle tessere più importanti del mosaico rappresentante l’intero procedimento in cui è impegnato il difensore per la tutela giudiziale del non abbiente.
Tale provvedimento risulta fondamentale allo scopo di dimostrare che tutta l’attività dell’avvocato in ogni sua esplicazione è anch’essa saldamente inserita in un unico contesto normativo a tutela dell’interesse della persona ammessa al beneficio.
In altre parole, l’attività del difensore, in virtù dello speciale incarico conferitogli, deve essere esaminata e giudicata in rapporto strettamente connesso con la posizione della parte patrocinata a spese dell’erario e, quindi, con quello stesso procedimento di particolare spessore costituzionale i cui atti e comportamenti hanno importanza non indifferente anche per l’ordine pubblico.
La sentenza in commento è importante perché costituisce la premessa insieme ad altre pronunce della Suprema Corte che a breve analizzeremo per ritenere non dovuti il contributo unificato e la tassa di registro nelle opposizioni al decreto di liquidazione del compenso del difensore.
La quarta sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n 37545 del 2 luglio 2008 e depositata il successivo 2 ottobre sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data 23.1.2006 ha preso in considerazione l’assistenza del difensore alla redazione della istanza di ammissione.
Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo aveva riconosciuto a favore del difensore anche il compenso per la redazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con le relative indennità ed il Presidente di detto Tribunale aveva rigettato la opposizione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
Per inciso, sembra utile ricordare che il recente decreto contenuto nel c.d. pacchetto sicurezza ha escluso la facoltà del difensore di proporre direttamente la istanza per ottenere il beneficio riconoscendola soltanto in capo alla parte rappresentata.
Ebbene, l’importanza della sentenza in commento va oltre la disposizione modificata, in quanto essa incide non solo sull’atto di presentazione della istanza ma si estende altresì alla attività di assistenza del difensore nella redazione della stessa con autentica della firma per poi giungere al momento della presentazione all’ufficio competente, ciò che continua ad avvenire solitamente nella materia civile, amministrativa e tributaria e contabile.
La censura all’esame della Corte riguarda principalmente il fatto che il provvedimento impugnato non ha considerato che l’art. 104 (rectius 109) del t.u. n 115/02 stabilisce espressamente che gli effetti della ammissione decorrono dalla data in cui la istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato” facendo da ciò conseguire la natura di atto di parte e non del difensore della istanza stessa insuscettibile quindi di liquidazione tra le indennità dovute per la difesa.
La Corte ha, invece, sottolineato che la presenza del difensore viene considerata dalla legge fin dal momento della redazione della istanza giacchè l’art 78 del t.u. cit. prevede la autentica della sottoscrizione da parte dell’avvocato.
L’atto di autentica sottende in effetti una assistenza non certamente sommaria alla redazione della istanza “in un contesto normativo”, come è dato leggere nella sentenza in commento, “in cui la parte personalmente può non avere congrua contezza delle disposizioni normative afferenti alle condizioni di ammissibilità (art. 76) al calcolo dei limiti di reddito (art. 77), ai contenuti normativi della istanza (art 79), alle sanzioni (art. 95), agli oneri impostigli a pena di revoca (art. 112)”.
La Corte, quindi, ha avallato la decisione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza il quale aveva ritenuto assolutamente indispensabile l’assistenza tecnica del difensore nella fase pregiudiziale perché svolta nell’interesse della parte oltre che non contraria alla legge e, quindi, retribuibile unitamente alla indennità di deposito della istanza.
Leggi il testo della sentenza in pdf
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*(Avv Nicola Ianniello – Presidente A.N.V.A.G. – Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – 03/09)
Il pagamento del contributo unificato nei ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi
Il pagamento del contributo unificato nei ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei compensi
di Nicola Ianniello*
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Le norme del D.P.R. n.115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) riguardanti il tema:
Processo penale:
art. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)
La risoluzione del 20 ottobre 2008 della Agenzia delle Entrate sulla determinazione del reddito per ottenere il beneficio
La risoluzione del 20 ottobre 2008 della Agenzia delle Entrate sulla determinazione
del reddito per ottenere il beneficio
di Nicola Ianniello*
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Le condizioni per poter essere ammessi al gratuito patrocinio sono disciplinate dall’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi del quale:
"1. può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
2...se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
In riferimento al quesito posto da una Direzione Regionale, la Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento da utilizzare per verificare lo stato di non abbienza di un soggetto interessato al gratuito patrocinio, non sia possibile scomputare dal reddito complessivo l’eventuale perdita subita nell’esercizio di un’attività d’impresa svolta da altri componenti del nucleo familiare.
Non è possibile, infatti, attesa la chiara formulazione del comma 2 del richiamato art. 76, diminuire l’importo risultante dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare delle eventuali perdite subite nell'esercizio di un'attività d'impresa svolta da uno o più di essi, che non abbiano trovato capienza.
Nella risoluzione viene ribadito che ai fini della determinazione dello stato di non abbienza, il reddito cui deve farsi riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio è quello imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.
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* Avv. Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – Comitato Legislazione e ricerca – 10/08
Gratuito patrocinio ad accesso ristretto con le modifiche apportate dal c.d. pacchetto sicurezza
Gratuito patrocinio ad accesso ristretto con le modifiche apportate dal c.d. pacchetto sicurezza
Di Massimiliano Strampelli*
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Il testo unico sulle spese di giustizia, il d.p.r. 115/02, ha subito in considerazione della legge 125/08 delle significative modificazioni che sembrano, ad una prima lettura, aver sensibilmente ristretto l’accesso all’istituto del Patrocinio a spese dello Stato.
In particolare le aggiunte si sostanziano nelle seguenti modifiche:
art. 76 comma 4bis Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis del codice penale, 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti;
all’art. 93 il comma 2 è abrogato,
all’art. 96 comma 1 le parole “ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 2 del codice di procedura penale” sono soppresse;
all’art. 96 comma 2 , dopo le parole “tenuto conto” sono inserite le seguenti “delle risultanze del casellario giudiziale”.
Viene introdotta, così, una presunzione reddituale per i soggetti individuati dal nuovo comma 4 bis dell’art. 76.
Alcuni commentatori hanno detto che, in tale maniera, il legislatore ha semplicemente cristallizzato nella norma quanto già emerso a livello giurisprudenziale, essendo già riconosciuto al giudice il potere di valutare ai fini dell’ammissione al beneficio, tutti gli elementi indiziari del reddito del soggetto, con riferimento anche all’esistenza di proventi illeciti, derivanti da attività delittuosa, notoriamente non sottoposti a tassazione ( si veda Cass. sez. IV^, 11 aprile 2007, Salvemini).
Il reddito dunque diviene – indice economico – sintomatico della capacità di spesa dell’aspirante al beneficio, accertabili con gli ordinari mezzi di prova di cui all’art. 2729 c.c., con particolare valorizzazione di presunzioni semplici come il tenore di vita ed i fatti di emersione della percezione di redditi.
Per tutti i soggetti indicati dal comma aggiunto dal c.d. pacchetto sicurezza e che potremmo definire “qualificati”, opera dunque una presunzione assoluta di inidoneità reddituale all’ammissione al beneficio, non essendo possibile evidenziare dalla “ratio” della norma, prima ancora che dal tenore letterale, alcuno spazio interpretativo per l’esistenza di una prova contraria; la condanna, si badi bene, in via definitiva, costituirebbe uno di quegli effetti ulteriori della condanna, che potrebbero essere cancellati unicamente dall’intervenuta riabilitazione, non essendo possibile ipotizzare il loro venir meno per il sopraggiungere di una causa estintiva del reato o della pena.
Allo stesso modo, è ragionevole ritenere che l’interpretazione più corretta porti ad escludere l’ammissione al beneficio anche nel caso di riconoscimento di circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti sulle aggravanti richiamate dall’ art. 76 comma 4bis, essendo il riconoscimento delle stesse attenuanti idoneo ad elidere unicamente l’entità della pena irrogata.
E’ giocoforza intuibile come una tale elencazione di reati, “ontologicamente” idonei ad escludere l’idoneità reddituale all’ammissione al beneficio del patrocinio presti inesorabilmente il fianco a prevedibili questioni di legittimità costituzionale, con particolare riguardo alla lesione del principio di eguaglianza, in ordine all’irragionevolezza di talune esplicite od implicite esclusioni.
Il contenuto della domanda
Quale dunque il contenuto della domanda da presentarsi al giudice competente in ordine al decisum?
Sulla scorta dell’art. 79 del d.p.r. 115/02, il contenuto dell’istanza impone all’interessato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. o) del d.p.r. 445/00 attestante la “ sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione al patrocinio secondo le modalità indicate nell’art. 76”; sembra dunque potersi affermare, la necessità di una autocertificazione dichiarativa, alla data della presentazione della domanda, dell’inesistenza di condanne divenute irrevocabili, per ciascuno dei reati indicati dal nuovo comma 4 bis dell’art. 76 T.U. spese di giustizia, potendo la falsa dichiarazione integrare gli estremi del reato di cui all’art. 95 d.p.r. 115/02.
E’ evidente dunque, che la principale valutazione del giudice, in ordine all’ammissione dell’interessato al beneficio, per effetto della riforma, si svolgerà principalmente sulle risultanze del casellario giudiziale, fermo restando la possibilità riconosciuta al giudice, ex art. 96 co.2 d.p.r. 115/02, di respingere la domanda quando vi siano giustificati motivi per ritenere l’insussistenza del presupposto reddituale dichiarato dall’interessato, e la necessità di disporre comunque quelle “ulteriori verifiche” da parte dell’Autorità Giudiziaria quando, anche dal casellario giudiziale emergano spunti per approfondimenti istruttori miranti a raccogliere fatti indicativi della concreta percezione di redditi superiori.
E’ di tutta evidenza che il funzionamento di questa mini-riforma dipenderà principalmente dalla celerità con cui verrà aggiornato il casellario giudiziale, rendendo quindi possibile la doverosa attività di valutazione richiesta al giudicante.
La revoca del provvedimento ammissivo e i problemi di diritto intertemporale
Come dovrà comportarsi il giudice qualora emerga, successivamente al provvedimento di ammissione, la notizia dell’esistenza di una condanna definitiva per uno dei reati indicati dall’art. 76 comma 4 bis del T.U., “ostativa” all’ammissione al beneficio?
A rigore dovrebbe poter disporre la revoca del provvedimento ammissivo, secondo quanto stabilito dall’art. 112 comma 1 lett. d) che prevede la revoca “d’ufficio” quando risulti la mancanza “originaria” delle condizioni di reddito di cui all’art. 76; dunque la condanna definitiva, per rendere possibile la revoca, dovrebbe necessariamente essere intervenuta prima della data di cui alla domanda di ammissione al beneficio, e comunque del provvedimento di ammissione.
E’ ragionevole quindi affermare che il giudice non possa viceversa procedere nelle forme della revoca di ufficio, quando la definitività della condanna per taluno dei reati ostativi intervenga dopo l’ammissione formale al beneficio del patrocinio gratuito essendo la presunzione negativa di reddito operante per i soli soggetti “già condannati”. A tale conclusione, deve a maggior ragione pervenirsi, nel caso di eventuale condanna irrevocabile nel processo avente ad oggetto uno dei reati anzidetti ed in cui l’interessato sia stato ammesso al Patrocinio.
Presentazione dell’istanza al magistrato competente e declaratoria di nullità degli atti processuali
La legge di conversione, c.d. “pacchetto sicurezza”, ha abrogato il comma 2 dell’art. 93 d.p.r. 115/02 ; per tale motivo la domanda non può più essere presentata dal difensore “direttamente in udienza”. Non sembra, peraltro, che tale modifica abbia comportato significativi stravolgimenti di disciplina, posto che l’interessato potrà comunque presentare lui stesso, direttamente in udienza, la domanda di ammissione.
Al comma 1 dell’art. 96 T.U. spese di giustizia, sono state soppresse le parole “ ovvero immediatamente , se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 comma 2 del codice di procedura penale”.
Il comma di cui all’art. 96 prevede dunque che il giudice debba, verificata l’ammissibilità dell’istante al beneficio richiesto, ammettere l’interessato “nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione”, non essendo più previsto l’obbligo di immediata declaratoria in udienza.
Si noti come, per effetto della modifica legislativa, la mancata adozione del provvedimento di ammissione nei dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, per espressa disposizione di legge non comporti più alcuna nullità assoluta degli atti compresi tra la scadenza del termine e la data di effettiva adozione del richiesto provvedimento, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è così legislativamente risolta una questione interpretativa che aveva comportato la necessità di interventi chiarificatori, in funzione nomofilattica della Suprema Corte, sulla validità degli atti processuali compiuti nelle more della mancata adozione del provvedimento formale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con ciò risolvendo eventuali questioni di nullità ancora pendenti in ordine al concreto ed effettivo pregiudizio subito dal diritto di difesa (ex plurimis Cassazione sezione VI^, 10 maggio 2006, Cavaliera; Cass. sez. II^, 22 novembre 2005, Faraci).
Cambia dunque il regime di invalidità che assume la connotazione di una nullità a regime intermedio, incidendo evidentemente sul diritto di assistenza tecnica dell’imputato, ai sensi della lettera c) dell’art. 178 c.p.p., con conseguenti oneri difensivi di natura deontologica in ordine all’eccepilibità della nullità.
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In conclusione dobbiamo osservare che la mini – riforma introdotta dal c.d. “ pacchetto sicurezza” conferma la giustezza dell’indirizzo della nostra associazione A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti che da tempo si è battuta per un maggiore rigore rispetto all’accesso al beneficio del gratuito patrocinio.
Sin dal 28° Congresso Nazionale Forense, infatti, il nostro Presidente Avv Nicola Ianniello aveva denunciato “il danno in termini di tempo, risorse umane ed economiche provocato da un’autocertificazione che si riveli in seguito falsa” unitamente alla necessità di esercizio in sede di ammissione da parte del magistrato di un penetrante controllo in ordine ai redditi, anche illeciti- e non sottoposti a tassazione- percepiti dall’istante.
Ci pare che il legislatore si sia mosso nel senso di una maggiore consapevolezza delle problematiche afferenti l’istituto.
Auspichiamo vivamente che tale maggiore consapevolezza, certamente indotta anche dalla necessità di “razionalizzare” i costi della giustizia, sfoci in una radicale riforma della difesa d’ufficio che, così come concepita, sottrae rilevanti risorse al gratuito patrocinio, ed in ultima analisi alle legittime istanze degli aspiranti bisognosi e meritevoli di tale beneficio.
Del resto, la questione della riforma della difesa d’ufficio, unitamente alla valorizzazione del Patrocinio a spese dello Stato, è stata recentemente portata da questa Associazione a conoscenza del Ministro della Giustizia e delle Pari Opportunità, nell’auspicio di un’ulteriore spinta “riformatrice” del sistema, e della professione, nel suo complesso.
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(*Massimiliano Strampelli presidente del comitato per il patrocinio penale dell’A.N.V.A.G.-Associazione Nazionale Volontari per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-09/08)
PIU’ SOLDI ALLA GIUSTIZIA!
PIU’ SOLDI ALLA GIUSTIZIA!
di Nicola Ianniello*
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Quello che appare un monito, è in realtà il messaggio di coloro che, in qualità di “addetti ai lavori”, si misurano quotidianamente con il pianeta giustizia, saggiandone - spesso con amarezza – le lacune e le falle che pregiudicano l’accesso all’intervento giurisdizionale, in danno della piena fruibilità della tutela dei diritti costituzionalmente garantita.
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